Bonus 150 euro: non serve autocertificazione docenti e ATA. Si aspetta cedolino a parte già a novembre
Via i dubbi sulla presentazione dell’autocertificazione per ricevere il bonus 150 euro: il personale scolastico non deve produrre nessuna dichiarazione, l’indennità arriverà nello stipendio di novembre in via automatica. In sede di discussione del Decreto aiuti Ter è stato approvato un emendamento che esclude da tale onere i dipendenti pubblici.
Il dubbio, di cui avevamo parlato, era sorto a seguito della pubblicazione della circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022, con cui l’istituto aveva fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Con il messaggio del 20 ottobre l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti, in particolare sulla presentazione della dichiarazione per richiedere il bonus, allegando un facsimile.
Il decreto ha previsto che l’indennità di 150 euro sia riconosciuta “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” ha specificato l’INPS.
L’emendamento approvato ieri esclude dalla presentazione dell’autocertificazione i dipendenti pubblici, quindi anche il personale docente e ATA. L’emendamento 18.3 chiarisce – come riporta Flc Cgil – “che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze (NOIPA) i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Pertanto per tali dipendenti non sussiste l’onere di rendere l’autodichiarazione prevista“.
A chi spetta il bonus
Per rientrare nella platea dei beneficiari occorre avere una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre, non superiore a 1.538 euro.
Nello specifico, il decreto-legge n. 144/2022 ha previsto all’articolo 18, comma 1: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”.
L’indennità viene “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022” (cfr. il comma 1) e “nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.
L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.
Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.
Il comma 2 del medesimo articolo 18 dispone che: “l’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Diversamente, l’ indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Quando arriva
Come già accaduto per il bonus 200 euro a luglio, ci dovrebbe essere un’emissione speciale e un cedolino dedicato.