Uil Scuola Lombardia: sentenza epocale per un collaboratore scolastico di Monza
Uil Scuola Lombardia si schiera in difesa di un collaboratore scolastico, e vince.
Si tratta di un risultato epocale per il Sindacato della Scuola perché ribalta totalmente l’orientamento assunto fino ad oggi dalla Corte di Conti.
“La Corte dei Conti ci ha dato ragione – spiega il Segretario generale Uil Scuola Rua Lombardia Abele Parente – dopo aver assunto per lungo tempo un orientamento del tutto contrario”.
La sentenza è stata emessa lo scorso maggio dalla Corte dei Conti, ma vediamo cosa è accaduto esattamente.
La Procura Regionale, a seguito della segnalazione del Dirigente dell’Istituto, aveva richiesto la restituzione degli stipendi percepiti da un collaboratore scolastico nei 6 anni di servizio a seguito del suo licenziamento.
Parliamo di una cifra pari a circa 44mila euro, corrispondente ai compensi ottenuti per le prestazioni di lavoro eseguite dal dipendente, il quale era stato riconosciuto colpevole di aver annoverato tra i titoli di accesso un diploma ritenuto non idoneo a consentire l’accesso al servizio, motivo per il quale il lavoratore era stato licenziato.
Uil Scuola Lombardia, facendo appello agli art. 35 e 36 della Costituzione ha difeso il proprio associato, che aveva comunque regolarmente lavorato per circa 6 anni, anche cambiando scuola diverse volte. Al momento del licenziamento, il collaboratore scolastico, di origine campane, prestava servizio presso l’Istituto Comprensivo di Ornago Burago ( Monza) e prima ancora aveva lavorato all’IIS Virgilio Foriani di Vimercate ( Monza).
” “C’è stata superficialità – continua Parente – al momento dell’assunzione perché vanno controllati con attenzione certificati e diplomi ed evidentemente questo non è stato fatto. Abbiamo tutelato il collaboratore scolastico per il servizio comunque prestato nel corso di questi anni in più di una scuola. E i giudici ci hanno dato ragione. Quanto richiesto dalla Procura Regionale a titolo di danno erariale era la retribuzione di tutti i compensi percepiti come collaboratore scolastico, in ragione del fatto che il relativo contratto di lavoro è stato concluso con l’amministrazione scolastica vantando un titolo di studio ritenuto illegittimo”.
La giurisprudenza contabile su questo punto è da decenni granitica nell’accogliere le domande risarcitorie, senza dare alcun rilievo alla circostanza per cui in questi casi le prestazioni lavorative sono state comunque rese.
Secondo la sentenza: “Occorre valutare anche in sede erariale l’effettiva esistenza o non esistenza del danno, lasciando alla sede penale o amministrativa ogni altra valutazione in punto di antigiuridicità. Il danno per le casse pubbliche non vi sarebbe stato perchè l’amministrazione scolastica nel tempo ha pagato per prestazioni rese con modalità incontestate. In questa prospettiva va valorizzato anche l’istituto della compensatio lucri cum damno (invero, dice la corte, il danno neppure è esistente)…..
La responsabilità, semmai, ricade sui dipendenti dell’amministrazione scolastica che avrebbero dovuto con maggiore tempestività effettuare i controlli sul possesso dei requisiti in capo ai dipendenti (il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero dovuto consentire le prestazioni effettuando rapidi controlli sui titoli)”…..
La sentenza continua:
“Il contratto di lavoro fondato su titolo falso non è contratto affetto da causa illecita sempre e comunque, perchè il diritto privato preferisce ormai alla teoria della causa astratta la prospettiva della causa in concreto, che deve tenere conto della effettiva volontà del lavoratore di adempiere le prestazioni tipiche della sua mansione. La posizione del lavoratore che ha comunque prestato il servizio in modo diligente deve essere tutelata in primo luogo dai principi di tutela del lavoro in tutte le sue forme (art. 35 cost.) e di garanzia di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione (art. 36). Questo impedisce di sfruttare la sede del contenzioso erariale per raggiungere fini impropri come la repressione dei reati di falso o la tutela dei terzi danneggiati in una procedura concorsuale in cui i titoli falsi possano aver favorito il dipendente….. dell’art.1, co. l-bis, n.20/1994, deve prevalere rispetto all’art.2126 c.c. in quanto norma speciale e ciò impone il pagamento delle prestazioni di fatto rese, salvo che le parti, congiuntamente e pariteticamente, si siano codeterminate ad un contratto causalmente illecito “in senso forte”, cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari dell’ordinamento…..
Per tutte queste ragioni, conclude il collegio, è auspicabile il «superamento del tralatizio indirizzo giuscontabile ostativo in materia, quanto meno a fronte di prestazione routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione”.
” “Per dirla in parole più semplici: – conclude il Segretario generale Uil Scuola Rua Lombardia Abele Parente – la sentenza della Corte dei Conti oltre che assolutamente innovativa, come riconosciuto dallo stesso estensore, è diffusamente argomentata non solo sulla base di principi generali, ma anche sulla scorta del richiamo alle norme di diritto positivo (da ultimo l’art. 1 co. 1 bis. l. 20/1994) di cui viene puntualizzata la specialità rispetto alle norme del codice civile in tema di rapporto di lavoro. Il collaboratore scolastico quindi, pur restando inoppugnabile il licenziamento, non dovrà restituire gli stipendi percepiti in questi anni.
Pertanto mi sembra di poter affermare che il lavoro del Sindacato possa decisamente rappresentare un importante precedente da valorizzare in casi simili, che sembravano, invece, fino a questo momento, destinati ad un esito infausto”.