Azioni Legali Attive

La Segreteria Territoriale Lecco in convenzione con lo studio legale Naso mette a disposizione dei propri iscritti il servizio legale nazionale convenzionato che, attraverso il nostro ufficio legale territoriale, gestirà le eventuali richieste che dovessero pervenire dai nostri iscritti!

Lo Studio

La sede romana dello studio legale Naso & Partners si trova presso lo storico palazzo Moroni, in Salita San Nicola da Tolentino. Sebbene sia particolarmente attivo nell’ambito del diritto del lavoro e  di quello amministrativo, del diritto immobiliare, del diritto bancario e del mercato mobiliare, lo studio si avvale di un’equipe di avvocati in grado di svolgere un’attività  a 360° in tutti i rami del diritto.

Inoltre, la Federazione UIL Scuola RUA si avvale dell’efficace collaborazione degli esperti in materia di diritto scolastico, Avv. Tommaso Giannini ed Avv. Elena Preite, dello studio legale “Giannini – Prete” sito in Milano (MI).

Alcuni dei ricorsi presentati:

La Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Milano ed il Tribunale di Lecco si sono ripetutamente pronunciati dichiarando la non conformità dell’art. 569 e 570 del D.lgs 297/1994 (Personale Ata) e dell’art. 485 del D.lgs 297/1994 (personale docente) in quanto violano la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce dei principi e criteri espressi dalla Corte di Cassazione al fine di ottenere il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio integrale preruolo con conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale maturata con il recupero di eventuali differenze stipendiali ove esistenti nel rispetto della prescrizione quinquennale.

La retribuzione professionale docenti/ Compenso individuale accessorio deve essere corrisposta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie. La Corte di Cassazione ed alcuni giudici di merito hanno condannato il Ministero dell’Istruzione evidenziando la violazione della Direttiva comunitaria 1999/70/Ce e la discriminazione nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.

Il ricorso è volto a rivendicare per il comparto scuola lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive per il contratto nazionale di lavoro per recuperare le perdite stipendiali di questi anni; ove ciò non si realizzasse in via contrattuale riterremo necessario il rinvio ad una specifica azione giudiziaria, che sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale, possa ripristinare il giusto diritto al riconoscimento della progressione economica per l’anno 2013.

Il ricorso è rivolto al personale attualmente precario sia Docente che Ata e non prossimo alla stabilizzazione che ha svolto servizio oltre 36 mesi di servizio con supplenze su organico di diritto (al 31 agosto) o su organico di fatto (al 30 giugno). Per le supplenze su organico di fatto è necessario che siano state effettuate sulla stessa classe di concorso e presso lo stesso Istituto. Il ricorso è promosso davanti al Giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno comunitario per reiterazione illegittima dei contratti oltre 36 mesi.

Per maggiori informazioni sul servizio legale potete contattarci oppure scrivere una mail:

Corso Martiri della Liberazione, 54 – Lecco,

Tel.: 0341 285072

Mail: lecco@uilscuola.it

Pec: lecco@pec.uilscuola.it

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