Supplenze docenti 2023/2024: per Uil Scuola resa difficile il completamento
Arriva puntuale il commento di Uil Scuola sulla circolare annuale che il Ministero si appresta a pubblicare.
” Ci sono ancora problemi di algoritmo da risolvere, nonchè il mancato diritto al completamento orario “.
Fanno sapere da Uil Scuola
” Esprimiamo la nostra ferma contrarietà – sottolinea il Sindacato – rispetto alla questione della mancata convocazione del docente in turni successivi al primo qualora all’interno della domanda non esprima tutte le preferenze della provincia, e chiediamo al Ministero un ripensamento, anche alla luce delle numerose sentenze emanate a seguito di contenziosi da noi proposti e che hanno visto l’Amministrazione soccombente”.
In tutte le sentenze, infatti, è stato chiarito in maniera inequivocabile che la rinuncia alla scelta di alcune preferenze non può escludere il docente dalle successive convocazioni.
Le sentenze arrivano in corso d’anno, con rifacimento anche delle operazioni di supplenza già avvenute e con conseguente interruzione della continuità didattica. Per cui il problema va risolto prima che si avvii la procedura.
Per quanto riguarda poi il completamento orario: è previsto che la scuola non può più frazione un posto intero per permettere il completamento orario.
Uil Scuola ha richiamato l’art. 40 comma 7 del CCNL 2007 (per fortuna ancora in vigore) che recita: “Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.”
Uil scuola ha anche chiesto che la rinuncia o la mancata risposta ad una supplenza fino ai 10 giorni non abbia effetti sanzionatori sull’intera graduatoria e che sia permesso al docente di accettare comunque supplenze superiori ai 10 giorni.
Nella parte della nota in cui si specifica che i dirigenti scolastici, all’atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l’insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell’organico dell’autonomia, in possesso dei titoli di studio previsti dalla procedura concorsuale, che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso: il sindacato ha richiesto che il possesso dei titoli non faccia riferimento alla procedura concorsuale, ma all’accesso alle classi di concorso richieste il cui, per esempio, titolo ISEF è contemplato come laurea di accesso.
E per il personale ATA? E’ confermato che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
Ma per il Sindacato questo è in palese contrasto con il DM 430/2000 che intanto nulla dice nello specifico della eventuale presa di servizio, ma che anzi ritiene legittimo che le sanzioni per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo.
” Pertanto – sottolinea la Uil – per il personale ATA urge una rivisitazione del regolamento delle supplenze”.