ART.70 CCNL Comparto Scuola: I chiarimenti della Uil
Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Sono giunte al nostro Sindacato diverse richieste in merito ad una presunta comunicazione personale ATA trasmessa dall’Ambito Territoriale di Bergamo lo scorso 6 settembre relativa alle operazioni di passaggio di profilo e conferimento incarico di supplenza su posto intero, richiamando espressamente l’art. 70 dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale 2019/21 comparto scuola.
Secondo Uil Scuola :
“L’ipotesi di CCNL 2019/21 non può ancora trovare applicazione, in quanto priva del controllo di compatibilità economico-finanziaria e di rispetto degli atti di indirizzo sia da parte dei rispettivi Comitati. Difatti nel caso in cui tali controlli diano esito positivo, le Ipotesi di CCNL sono sottoposte alla certificazione da parte della Corte dei Conti, la quale può rendere certificazione positiva, ovvero negativa o, ancora, negativa solo per talune clausole negoziali”.
Ad oggi non risulta che la Corte dei Conti abbia trasmesso alcuna deliberazione di certificazione positiva all’Aran, pertanto non può ancora trovare applicazione l’art 70 del CCNL 2019/21 ma , nei fatti non è ancora applicabile l’art.59 del CCNL attualmente in vigore .